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Vet online, per le norme italiane di adeguamento servirà tempo. Intanto l’Europa fa già casistica

Filiera

Potrebbe durare anche un anno l’attesa di farmacie e parafarmacie per conoscere le norme di dettaglio sulla vendita online dei farmaci veterinari senza ricetta di cui all’articolo 104 del Regolamento Ue 2019/6. E’ quanto si ricava dalla lettura della Legge di delegazione europea 2021, attualmente all’esame della commissione Politiche europee del Senato in seconda lettura: all’articolo 16, infatti, il testo fornisce al Governo delega «per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni» dettate dal nuovo Regolamento, mediante «uno o più decreti legislativi» da adottare «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Benché la normativa europea sia formalmente in vigore dal 28 gennaio scorso, dunque, gli esercizi farmaceutici intenzionati ad approfittare dell’apertura concessa dal Regolamento Ue (che autorizza l’e-commerce su tutti i farmaci veterinari senza ricetta commercializzati in Italia) dovranno attendere ancora qualche mese almeno: per vendere a distanza con le nuove regole, infatti, è necessario che il sito rechi un logo identificativo non molto dissimile da quello già adottato dall’Ue per il commercio elettronico dei farmaci destinati all’uomo (vedi sotto).

 

Il bollino Ue per l’e-commerce dei veterinari. Il nuovo logo Ue che contraddistinguerà i siti di e-commerce autorizzati a vendere farmaci veterinari senza ricetta. La grafica ricalca da vicino il logo già in vigore per i siti che vendono a distanza farmaci per uso umano.

 

Il logo è già stato codificato dal Regolamento di esecuzione 2021/1904 del 29 ottobre 2021, ma l’Italia deve definire la procedura di dettaglio: quale Autorità dovrà concedere l’autorizzazione, l’iter che deve espletare il richiedente, il sito al quale dovranno puntare con un collegamento ipertestuale i singoli bollini e via a seguire. Una certezza però c’è già e la forniscono i Paesi dove il Regolamento Ue viene già applicato, per esempio in Germania o nella Repubblica ceca (vedi sotto): le farmacie che vogliono vendere veterinari online si devono dotare del relativo bollino anche se già espongono quello per i farmaci sop, proponendoli appaiati laddove necessario.

 

 

Farmacia e parafarmacie italiane, quindi, stiano con le antenne alzate, perché quando il ministero della Salute detterà le regole per richiedere il logo della veterinaria online dovranno velocemente adeguarsi, anche se sui loro siti continueranno a a vendere i pochi farmaci già oggi commercializzabili a distanza (come gli antiparassitari). Si veda quello che sta accadendo sempre in Germania: le indicazioni per richiedere il nuovo bollino sono già state definite dalle autorità nazionali nell’ottobre scorso, ma parecchie farmacie hanno fatto finta di niente. E così, come racconta un articolo della rivista Apotheke Adhoc, due giorni fa il ministero della Sanità ha pubblico un avviso che minaccia di richiamo i farmacisti inadempienti.

Per tenersi aggiornati, si può tenere d’occhio il portale del ministero della Salute dedicato ai farmaci veterinari, dove verranno forniti aggiornamenti sulle disposizioni a venire. Di certo, come lo stesso Ministero ha già chiarito in una nota esplicativa risalente al 28 gennaio scorso, «la farmacia che intende vendere online farmaci veterinari sop dovrà fornire le informazioni obbligatorie elencate all’articolo 104.5 del Regolamento Ue (vedi sotto, ndr), riportare il logo comune europeo e rinunciare a qualsiasi informazione natura pubblicitaria». Per il resto, si deve soltanto attendere.

Roberto Valente

 

Articolo 104 punto 5: Oltre alle informazioni richieste all’articolo 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i rivenditori al dettaglio che offrono medicinali veterinari tramite i servizi della società dell’informazione forniscono almeno le seguenti informazioni:
a) i contatti dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore al dettaglio che offre il medicinale veterinario;
b) un collegamento ipertestuale al sito web dello Stato membro di stabilimento, realizzato ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo;
c) il logo comune, realizzato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web relativo alla vendita a distanza di medicinali veterinari e contenente un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente al rivenditore al dettaglio nell’elenco dei rivenditori al dettaglio autorizzati di cui al paragrafo 8, lettera c), del presente articolo.

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