Deblistering, dopo le linee guida del Ministero è dibattito su hub&spoke e difformità regionali

Filiera

C’è la regione che autorizza l’hub&spoke e quella che non l’autorizza; la regione che limita il servizio a una platea ben circoscritta e quella che preferisce il liberi tutti; la regione che richiede la prescrizione del medico e quella che lascia la scelta al paziente e alla farmacia. Sul deblistering o riconfezionamento personalizzato che dir si voglia (a proposito, quando si troverà un nome che risulti gradito al grande pubblico?) le poche amministrazioni regionali che finora hanno emanato sulla materia protocolli o delibere sono andate in ordine decisamente sparso. E così, le linee guida che il ministero della Salute ha varato ufficialmente un paio di settimane orsono finiscono inevitabilmente per dividere le Regioni in buone e cattive: da un lato della lavagna quelle che più o meno sono già allineate alle disposizioni del Ministero, dall’altra quelle che, almeno sulla carta, dovranno correggere il tiro. Così almeno prescrivono le linee guida della Salute, le cui disposizioni finali raccomandano a chiare lettere che «eventuali modelli organizzativi regionali devono risultare compatibili con il presente impianto, evitando difformità tali da compromettere l’efficacia complessiva del servizio». Ma a quanto risulta, tra le amministrazioni che in tema di deblistering hanno imboccato strade differenti ci sarebbe chi non ha molta fretta di allinearsi.

 

Deblistering e dosi personalizzate: normative a confronto

Provvedimento Ambito e destinatari Criteri selettivi Prescrizione/schema terapeutico Dispensazione Hub&spoke Remunerazione Aderenza linee guida
Linee nazionali 2026 – benchmark Farmacie pubbliche e private aperte al pubblico; rapporto diretto farmacia-paziente-medico. Nessun criterio clinico selettivo. Richiesti domanda del paziente, schema terapeutico, documentazione, requisiti organizzativi e valutazione positiva del farmacista. Schema terapeutico necessario; prescrizione medica ove prevista. Per terapie in titolazione è richiesta documentazione dello schema posologico sottoscritta dal medico. La stessa farmacia che prende in carico il paziente, usando esclusivamente farmaci da essa dispensati. NO. Il servizio non può essere scisso, delegato o frazionato tra soggetti diversi né configurato come servizio intermedio tra farmacie. Demandata agli AIR per il servizio in convenzione. Standard nazionale di riferimento.
Lombardia – Circ. G1.2022.0007474 del 3 febbraio 2022 Farmacie aperte al pubblico; singoli pazienti, in particolare in terapia cronica; anche RSA e strutture sanitarie. Cronicità come target assistenziale, ma senza soglia minima di farmaci espressamente indicata. Piano/schema terapeutico; per RSA la struttura fornisce le prescrizioni relative ai singoli pazienti. Farmacia che prende in carico il servizio; medicinali già acquistati dal paziente. SÌ. Una farmacia attrezzata può allestire per altre farmacie territoriali, con procedura che regoli rapporti, trasporto e consegna. Nella disciplina 2022, a carico del cittadino. Impianto tecnico in larga parte coerente, ma il modello hub&spoke tra farmacie contrasta con le Linee nazionali 2026.
Umbria – DGR 498/2024 + AIR DGR 298/2026 Farmacie di comunità; servizio inserito nella Farmacia dei servizi. Modello sperimentale selettivo: politerapia; almeno 3 farmaci. Nel percorso di aderenza: over 55 con ipertensione e/o diabete tipo 2 e/o Bpco. Il farmacista acquisisce lo schema terapeutico. Nella procedura originaria può essere sottoscritto dal medico, dal paziente o caregiver; i farmaci soggetti a ricetta sono dispensati sulla base delle prescrizioni. La farmacia che prende in carico il paziente e dispensa i medicinali. Non previsto dal modello esaminato: servizio organizzato nella singola farmacia. 13 euro per blister/bustina settimanale, pari a 52 euro per quattro settimane, nei casi finanziati dal SSR. Modello organizzativo sostanzialmente coerente. I criteri clinici più selettivi possono configurarsi come requisiti di accesso al servizio finanziato; da verificare/allineare la documentazione sullo schema terapeutico.
Marche – AIR, DGR 1098/2026, Allegato 9 Farmacie aperte al pubblico; pazienti della farmacia; possibile servizio anche per RSA, residenze protette e altre strutture. Nessun criterio selettivo espresso: non è richiesta una soglia minima di farmaci né una specifica patologia. Lettera di incarico con schema terapeutico. L’AIR prevede che lo schema possa essere sottoscritto dal medico, dal paziente o caregiver. Può non coincidere con la farmacia che allestisce: l’AIR distingue il responsabile della dispensazione iniziale da quello dell’allestimento. SÌ, esplicitamente. Farmacia hub può allestire per farmacie spoke; per soggetti differenti è previsto un contratto di rete. Previsto anche servizio per strutture. Non remunerato dal SSN allo stato; possibile servizio privatistico a carico dell’assistito o della struttura. Contrasto diretto sul modello hub&spoke tra farmacie e sulla separazione tra dispensazione e allestimento. L’AIR contempla l’adeguamento a successive disposizioni nazionali.
Veneto – DGR 1023/2021 + DGR 423/2024 Centri Servizi/RSA; non servizio ordinario al cittadino nelle farmacie aperte al pubblico. Nessun criterio individuale di politerapia/cronicità: destinatari sono gli ospiti delle strutture. Prescrizione medica informatizzata integrata con il sistema automatizzato. Farmaci gestiti nel circuito Centro Servizi/Azienda ULSS. SÌ. Condivisione tra Centri Servizi dello stesso o diverso gestore, soggetto terzo oppure Azienda ULSS. Nell’ambito del rapporto tra SSR e strutture. Non direttamente comparabile: disciplina il setting residenziale, escluso dall’ambito dichiarato delle Linee nazionali per le farmacie aperte al pubblico.
Toscana – DGR 824/2024 RSA accreditate; sperimentazione volontaria. Condizione è la residenza in RSA; nessuna soglia di politerapia individuata. Prescrizione medica informatizzata nella cartella clinica del singolo residente. Farmaci forniti dalle AUSL attraverso il circuito regionale/ESTAR. Il sistema può predisporre dosi anche per ospiti di altre RSA, consentendo una centralizzazione del processo. Nell’ambito dell’assistenza farmaceutica residenziale. Non direttamente comparabile: disciplina un setting RSA e non il servizio della farmacia aperta al pubblico.
Provincia autonoma di Trento – DGP 927/2025 Esclusivamente RSA. Residenza nella struttura; nessun requisito di politerapia. Sistema automatizzato interfacciato con prescrizione medica informatizzata. Circuito RSA/APSS. SÌ. Modello formalizzato RSA hub–RSA spoke, soggetto ad autorizzazione e protocollo con APSS. Nell’ambito del sistema residenziale. Hub&spoke ammesso nel setting residenziale, non tra farmacie aperte al pubblico: non è direttamente sottoponibile al test di conformità con le Linee nazionali.

 

La questione più “spinosa”: l’hub&spoke

Mettiamo allora a confronto linee guida ministeriali e provvedimenti (o protocolli) regionali partendo dalla questione più spinosa: l’hub&spoke, ossia la facoltà che le farmacie possano avvalersi di service esterni (altre farmacie, oppure centrali automatizzate di deblisteraggio) per assicurare il servizio ai propri pazienti. A tal riguardo le disposizioni ministeriali sono categoriche: il riconfezionamento dev’essere assicurato «esclusivamente dalla farmacia che ha in carico il paziente», utilizzando «unicamente i farmaci da essa stessa dispensati». Aggiunge poi che il servizio non è scindibile in fasi affidate a operatori distinti, non è delegabile o frazionabile e non può configurarsi come servizio intermedio tra farmacie. Questo rende difficilmente conciliabile con le linee guida della Salute il modello lombardo del 2022. La disciplina regionale infatti permette a una farmacia di offrire l’allestimento personalizzato ad altre farmacie territoriali.

Ma il caso più interessante è quello delle Marche. L’Allegato 9 dell’Air, ratificato poche settimane fa, prevede tre configurazioni: farmacia che esegue integralmente il servizio per i propri pazienti; rete hub&spoke; farmacia che allestisce per Rsa o altre strutture. Nell’hub&spoke la farmacia “terminale” prende in carico il paziente, mentre la farmacia “hub” esegue materialmente l’allestimento; l’accordo arriva a disciplinare contratto di rete, trasporto, custodia, responsabilità e trattamento dei dati. È precisamente la separazione funzionale che le successive Linee ministeriali escludono. E non si tratta di una semplice interpretazione: il modello nazionale richiede che presa in carico, dispensazione e allestimento rimangano all’interno della stessa farmacia. L’Air marchigiano contiene però già la soluzione normativa al problema: l’Allegato 9, infatti, dichiara espressamente che la disposizione potrà essere aggiornata o modificata in seguito all’emanazione di linee guida o disposizioni nazionali (l’accordo regionale è stato approvato con Dgr 1098 dell’8 settembre 2026).

Al di là degli sviluppi a venire, è indubbio che questo sia il punto su cui al momento si stanno scatenando le maggiori polemiche. «Senza un modello hub&spoke sarà difficile innovare davvero il servizio» osserva Alessandro Iadecola, ceo di Remedio, startup che propone il sistema Sempli Farma «i volumi cui può aspirare la singola farmacia, soprattutto finché il deblistering non sarà rimborsato, difficilmente giustificano investimenti in sistemi automatizzati e piattaforme digitali che consentano di ridurre costi ed errori, tracciare i farmaci, verificare l’appropriatezza delle terapie e misurare l’aderenza secondo criteri scientifici. Nel 2026 l’innovazione di processo non può poggiare soltanto su procedure manuali e documentazione cartacea, come vuole il Ministero. Resta poi un’ambiguità: le Linee prescrivono che la farmacia utilizzi soltanto medicinali da essa dispensati, ma non chiariscono come questa regola si applichi alle Rsa, dove i farmaci possono essere forniti dalle Asl e le confezioni, anziché essere personali, possono essere utilizzate per più assistiti garantendo tracciabilità di lotto e scadenza. È un aspetto rilevante sia per l’efficienza del deblistering sia per evitare sprechi».

«Consideriamo le linee guida del Ministero un passo avanti importante» è invece il commento che arriva da Mekasafe, un altro provider di servizi per il deblistering automatico «per la prima volta il riconfezionamento personalizzato dei farmaci trova un inquadramento nazionale con una chiara valorizzazione del ruolo del farmacista. Auspichiamo peraltro che si possa lavorare affinché la normativa evolva tenendo ancor di più conto della reale complessità del servizio, dei diversi bisogni dei pazienti, delle esigenze delle strutture assistenziali, dei volumi organizzativi e delle soluzioni tecnologiche oggi disponibili».

Difende invece la scelta della sua Regione di chiudere all’hub&spoke Stefano Monicchi, presidente di Federfarma Umbria (l’unica regione ad aver inserito il deblistering nella sperimentazione della farmacia dei servizi, nel 2024, con una remunerazione a carico del servizio sanitario poi confermata con la stabilizzazione della misura nell’Air firmato a primavera). «Condividiamo la scelta della Regione» dice Monicchi a Pharmacy Scanner «e l’esperienza che abbiamo maturato finora dimostra senza ombra di dubbio che quando c’è una remunerazione adeguata le piccole farmacie sono in grado di fare deblistering manuale o semiautomatico. È un’attività che prende il suo tempo, ma se si fanno buoni volumi ne vale la pena. In tutto sono 62 le farmacie umbre che erogano il servizio e da gennaio a oggi sono stati dispensati 9.149 blister settimanali. Di questi il 75% arriva da farmacie rurali, nonostante siano solo la metà o poco più delle farmacie abilitate. E il servizio è sempre più apprezzato: ora che ormai è noto, capita spesso che siano gli stessi pazienti a richiederlo».

Attivazione del servizio, non sempre serve il medico

Le Linee nazionali non dicono che per attivare il deblistering occorra sempre una ricetta del medico che richiede il servizio per il paziente. I requisiti minimi invece sono: richiesta esplicita del paziente, schema terapeutico, documentazione, requisiti organizzativi, procedure e valutazione positiva del farmacista. In particolare, Lo schema terapeutico deve rispecchiare il piano di cura indicato dal medico e, per i medicinali soggetti a prescrizione, rimane ovviamente necessaria la relativa ricetta per la dispensazione. Le Linee lo esplicitano infatti con la formula «prescrizione medica, ove prevista». C’è comunque una fattispecie in cui la firma del medico diventa espressamente indispensabile: le terapie in fase di titolazione o non stabilizzate, per le quali il paziente deve presentare documentazione dello schema posologico sottoscritta dal prescrittore.

Cronicità e politerapia: Umbria il modello più selettivo

Le Linee nazionali non circoscrivono il servizio a specifiche patologie o a una soglia minima di farmaci assunti. L’Umbria ha invece costruito la sperimentazione secondo una logica di targeting clinico. La dgr 498/2024 aveva introdotto il deblistering all’interno del percorso di aderenza terapeutica per pazienti affetti da ipertensione, bpco o diabete e in trattamento con almeno tre medicinali. Altre, invece, lasciano più spazio alle farmacie, anche se lo scambio d’informazioni con il medico curante rimane.

Veneto, Toscana e Trento: modelli fuori dal perimetro delle Linee

COme scrive lo stesso Ministero, le sue linee guida si applicano «esclusivamente» al servizio erogato nelle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico. Veneto, Toscana e provincia autonoma di Trento, invece, hanno adottato sul deblistering provvedimenti diretti a disciplinare l’erogazione del servizio a strutture di ricovero e Rsa, attraverso Centri servizi e sistemi centralizzati, anche di soggetti terzi. La dgr 423/2024 del Veneto prevede quattro scenari organizzativi e richiede prescrizione informatizzata, farmacista responsabile e tracciabilità completa. La Toscana, con la dgr 824/2024, opera analogamente nelle Rsa: prescrizione informatizzata e sistema automatizzato di dosi personalizzate, all’interno dell’assistenza farmaceutica residenziale. Anche la provincia di Trento disciplina esclusivamente le Rsa, e contempla espressamente una Rsa “hub” che allestisce per le Rsa spoke.

Le Linee ministeriali, in sostanza, non cancellano la varietà dei modelli regionali, ma introducono una linea rossa molto precisa per il deblistering nelle farmacie di comunità: il rapporto assistenziale non può essere separato dall’allestimento. La farmacia che prende in carico il paziente deve dispensare i medicinali e deve essere anche quella che li riconfeziona. Per questo, tra le normative regionali, Lombardia e Marche sono quelle che necessiterebbero dell’adeguamento più evidente, almeno per quanto concerne l’hub&spoke. L’Umbria appare invece molto più vicina all’architettura nazionale, pur avendo costruito per il servizio finanziato un accesso assai più selettivo basato su cronicità e politerapia. Ma come s’è detto, occorrerà seguire gli sviluppi.

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