Il Tar: legittimo che la pubblicità di un otc faccia riferimento alla convenienza del formato

Mercato

La pubblicità di un farmaco che qualifica il formato con cui è venduto al pubblico come «più vantaggioso» (rispetto ad altre referenze della stessa specialità) non spinge il consumatore ad assimilare il farmaco stesso a un prodotto alimentare, cosmetico o di uso comune, tale per cui l’acquirente sarebbe poi indotto a farne un uso irrazionale. È quanto stabilisce il Tar Lazio nella sentenza 05459/2025, pubblicata il 17 marzo scorso, con cui viene accolto il ricorso di Haleon Italy contro il dicastero della Salute. Il contenzioso riguardava la decisione ministeriale di eliminare dal messaggio pubblicitario di Voltaren Emulgel 2% gel – sottoposto all’autorizzazione dell’ufficio competente – la frase «più vantaggioso» e la specifica «rispetto al prezzo al grammo al rivenditore della confezione di Voltaren Emulgel 2% 100g».

Il contesto normativo

Il Decreto Legislativo 219/2006, che disciplina la pubblicità dei medicinali presso il pubblico, impone il rispetto di criteri stringenti per evitare messaggi ingannevoli o che possano indurre a un uso scriteriato dei farmaci. In particolare, l’articolo 114 stabilisce che la pubblicità deve favorire un uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà. Inoltre, l’articolo 117 vieta espressamente che i medicinali vengano assimilati a prodotti di consumo comune.

Le motivazioni del Ministero

Il ministero della Salute aveva giustificato la rimozione del claim contestato sostenendo che l’espressione «più vantaggioso», tipicamente utilizzata per prodotti di largo consumo, potesse indurre il pubblico a considerare il farmaco alla stregua di un bene di consumo generico, incoraggiandone un utilizzo non conforme alla sua finalità terapeutica. Inoltre, il Ministero aveva ribadito che le autorizzazioni pubblicitarie per i farmaci da banco devono limitarsi agli aspetti sanitari, escludendo riferimenti commerciali.

La decisione del Tar

Il Tribunale ha ritenuto sproporzionata e illogica la posizione ministeriale, evidenziando che la semplice indicazione di un vantaggio economico non altera la percezione del farmaco come tale. La sentenza sottolinea come la pubblicità di un medicinale da banco, pur soggetta a regolamentazione, non possa essere privata di informazioni utili alla scelta consapevole del consumatore, inclusa la convenienza del formato. Il Tar ha inoltre rilevato che la motivazione ministeriale non trova un fondamento chiaro nella normativa vigente, poiché la legge vieta assimilazioni indebite ma non esclude riferimenti ai prezzi. In aggiunta, l’elemento pubblicitario va valutato rispetto alle altre circostanze del caso, quali l’acquisto in farmacia, la denominazione del prodotto, le indicazioni terapeutiche e, non da ultimo, le caratteristiche specifiche del medicinale (che nel caso di specie è una pomata, non facilmente assimilabile a un alimento e neanche a un cosmetico).

Implicazioni per il settore

La sentenza rappresenta un precedente significativo per le aziende farmaceutiche, riaffermando il diritto di includere riferimenti economici nelle comunicazioni pubblicitarie dei farmaci da banco, purché non fuorvianti. Per le farmacie, ciò si traduce nella possibilità di comunicare più efficacemente le opportunità di risparmio legate ai diversi formati, senza il timore di censure ingiustificate.

Con questa decisione, il Tar Lazio chiarisce ulteriormente il perimetro della regolamentazione pubblicitaria, bilanciando la necessità di un’informazione corretta con il diritto dei consumatori a valutare gli aspetti economici nella scelta dei medicinali da banco.

 

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