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Pubblicità prezzi, le Faq del Mimit: sui volantini solo gli sconti, sugli scaffali tutte le informazioni

Filiera

Non ricadrà su catene e network delle farmacie ma sui singoli esercizi l’applicazione integrale delle nuove disposizioni del Codice del consumo riguardo alla comunicazione di sconti e tagli di prezzo. È l’indicazione che arriva dalle Faq pubblicate sul proprio sito dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) per aiutare imprese e rivenditori a orientarsi tra le nuove norme in vigore da luglio. I chiarimenti prendono in considerazione un’ampia casistica trasversale a diversi canali del commercio, ma in molte risposte le farmacie troveranno indicazioni che fanno anche al loro caso. Meglio quindi procedere con ordine.

1. Ambito di applicazione

La nuova disciplina riguarda tutti gli annunci – non importa in quale canale distributivo circolino – che «danno ai consumatori l’impressione di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, (il grassetto è nostro, ndr)». La norma «si applica solo ai beni e non ai servizi» e riguarda anche gli annunci formulati in termini generali: per esempio “Oggi sconto del 20% su tutti gli articoli” oppure “Questa settimana sconto del 20% su tutte le decorazioni di Natale”.

2. Casi esclusi

Oltre alle vendite sottocosto (disciplinate dal dpr 218/2001, articolo 17-bis, comma 6), si precisa che sono esclusi dal perimetro applicativo la pubblicità comparativa (con i prezzi praticati dai concorrenti), i casi in cui la riduzione del prezzo è subordinata a specifiche condizioni (operazioni a premio, programmi fedeltà, assegnazioni di buoni per acquisti successivi ai consumatori che hanno comprato specifici prodotti), riduzioni di prezzo entro tetti minimi o massimi  (per esempio sconto del 25% fino a 100 euro di spesa su una linea di prodotti) oppure su un paniere o una selezione di marche (per esempio sconto sulla linea X a condizione che si acquistino almeno due pezzi oppure sconto sulle marche XY per i primi cinque prodotti dello scontrino) o ancora sconti su un prodotto se il cliente ne acquista contemporaneamente un altro (per esempio -50% sul prezzo del prodotto meno caro se ne acquisti due). Sono escluse anche le promozioni soggette a condizioni (il 3×2), gli sconti quantitativi o gli omaggi su acquisti particolari (auricolari in regalo se si acquista uno smartphone), le offerte ad personam (a chi si iscrive a un programma fedeltà, si sposa o compie gli anni) o soggette a specifiche condizioni (età, titolarità di fidelity card o altre carte ecceterta). Esclusi anche buoni sconto, il cash back e voucher condizionati a particolari requisiti o destinati a una categoria determinata di consumatori, le riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato (per esempio sconto del 20% sul prodotto più caro del carrello), i vantaggi assicurati dalle vendite abbinate, i “prezzi lancio” di nuovi prodotti (non più vecchi di 30 giorni) e infine gli annunci che reclamizzano operazioni continuative come “prezzi bassi sempre”, “bassi e fissi” o “da noi la migliore convenienza”.

3. Significato di “prezzo precedente”

Il “prezzo precedente” da assumere quale riferimento per gli annunci relativi a una riduzione di prezzo è quello più basso applicato dall’e-commerce o dal punto vendita alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

4. Destinatari delle nuove disposizioni

Il nuovo art. 17-bis si applica al venditore, cioè al professionista che figura come parte effettiva nel contratto con il consumatore.

5. Validità del “prezzo precedente”

Si deve considerare “prezzo precedente” anche un prezzo praticato per un brevissimo periodo di tempo, anche un giorno.

6. Pubblicità collettive o campagne riguardanti più punti vendita della stessa catena o network

Nel caso di pubblicità collettiva, in cui entità centrali pianificano e comunicano campagne di riduzione dei prezzi per conto dei dettaglianti affiliati, oppure nel caso di comunicazioni generali relative a più punti vendita della medesima società (per esempio con cartelloni o volantini), «è consentito indicare il solo prezzo finale già scontato o la sola percentuale di sconto, a condizione che tali indicazioni non violino la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette (per esempio non è lecito pubblicizzare per scontato un prezzo che di fatto era già applicato dalla maggioranza dei punti vendita). Attenzione: il retailer non è tenuto a indicare il “prezzo precedente” del singolo prodotto pubblicizzato (sul volantino, per esempio), tuttavia il “prezzo precedente” deve essere indicato (sulle etichette a scaffale o sulle pagine web del sito online) se gli stessi prodotti sono esposti nel punto vendita.

7. Affiliati a un network

Gli affiliati a un network che praticano il prezzo di vendita ritenuto migliore (in ossequio al diritto della concorrenza) sono sempre tenuti a riportare nell’indicazione del “prezzo precedente” quello effettivamente praticato nel proprio punto vendita.

8. Prezzi online e offline

Nel caso in cui il bene sia ordinato online e pagato nel punto vendita, il “prezzo precedente” cui far riferimento è quello del canale digitale. Il momento fondamentale da considerare, infatti, è quello dell’offerta pubblica di vendita e dell’ordine. È in quella fase che venditore e acquirente danno vita a un contratto nel quale il venditore si impegna a cedere quel determinato bene a un prezzo definito e non modificabile al momento del ritiro.  Il pagamento effettuato presso il punto vendita, invece, attiene alla fase di esecuzione del contratto.

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