Otc online, la Francia si adegua alla sentenza Ue sui marketplace. Un segnale anche per l’Italia. E per le farmacie che vendono su Amazon
La Francia si allinea alle indicazioni della Corte di giustizia europea e apre alla commercializzazione dei farmaci otc attraverso i cosiddetti marketplace. A una condizione: che la piattaforma faccia soltanto da intermediario tra venditore e acquirente e che a vendere il medicinale sia una farmacia autorizzata. È quanto discende dalla sentenza pronunciata nei giorni scorsi dalla Corte d’appello di Parigi, che chiude a favore di Doctipharma, oggi DocMorris, il contenzioso avviato oltre dieci anni fa dall’Udgpo (Union des groupements de pharmaciens d’officine), l’associazione che rappresenta i gruppi di acquisto dei farmacisti.
Il caso riguarda la Francia, ma la sentenza rappresenta un monito anche per l’Italia. In entrambi i Paesi, infatti, la normativa sull’e-commerce farmaceutico limita la vendita a distanza ai medicinali senza obbligo di prescrizione ed esclude i marketplace generalisti. Ossia quelle piattaforme digitali che, come Amazon, ospitano sui propri portali rivenditori autorizzati: le farmacie in Francia, le farmacie e le parafarmacie in Italia.
Oltralpe, tuttavia, le cose sono cambiate. La Corte d’appello di Parigi ha fatto proprie le indicazioni della Corte di giustizia Ue, contenute nella sentenza C-606/21 del 29 febbraio 2024. Una piattaforma che si limita a mettere in contatto farmacie e consumatori offre un servizio della società dell’informazione e non vende direttamente medicinali. Di conseguenza, gli Stati membri non possono vietare tale attività di intermediazione soltanto perché riguarda la vendita online di farmaci.
Per comprendere la portata della decisione, è utile ricostruire la vicenda dalla quale sono scaturiti prima l’intervento della Corte europea e poi quello della giustizia francese.
Tutto comincia nel novembre 2014, quando Doctipharma, allora controllata da Doctissimo e oggi di proprietà di DocMorris, lancia un servizio che consente ai consumatori di acquistare medicinali senza obbligo di prescrizione e prodotti parafarmaceutici attingendo agli assortimenti delle farmacie affiliate. L’Udgpo contesta il modello, sostenendo che la piattaforma eserciti di fatto un’attività riservata ai farmacisti.
Nel maggio 2016 il tribunale commerciale di Nanterre accoglie il ricorso e dichiara illecita la vendita di medicinali attraverso il sito. Segue una lunga battaglia giudiziaria, culminata nel rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Con la sentenza del febbraio 2024, i giudici di Lussemburgo stabiliscono che un servizio digitale che mette in relazione farmacisti e clienti rientra nella categoria dei servizi della società dell’informazione. La direttiva europea 2001/83 consente agli Stati membri di vietare la vendita quando il gestore della piattaforma commercializza direttamente medicinali senza esservi abilitato, ma non di vietare, per questa sola ragione, un servizio autonomo di intermediazione.
I giudici europei si limitano però ad affermare il principio, lasciando al giudice nazionale il compito di accertare se Doctipharma svolga effettivamente un ruolo da intermediario soltanto.
Con la sentenza del 9 ottobre, la Corte d’appello di Parigi risponde affermativamente e giudica lecita l’attività della piattaforma. DocMorris si limita infatti a mettere in contatto i consumatori con le farmacie aderenti, che dispongono di una propria vetrina digitale e rimangono responsabili delle vendite. Non si configura dunque una vendita diretta di medicinali da parte di un soggetto privo di autorizzazione.
Gli effetti della pronuncia sono rilevanti: il monopolio professionale resta confermato, ma il mercato dell’e-commerce farmaceutico si apre agli intermediari digitali.
Alla sentenza l’Udgpo reagisce rivendicando il merito di avere ottenuto un chiarimento sul ruolo delle piattaforme. «Questa lunga battaglia ha permesso di precisare il confine tra la fornitura di un servizio digitale e l’esercizio della farmacia. Il ricorso a un intermediario tecnico non deve mai ridurre il farmacista a un semplice esecutore», dichiara il presidente Laurent Filoche.
L’associazione invita quindi i groupement, ossia i network e gruppi di acquisto dei farmacisti, a sviluppare infrastrutture digitali proprietarie, anziché lasciare il mercato ai colossi dell’e-commerce. Resta da vedere se l’invito sarà raccolto prima che concorrenti con ben altra capacità commerciale e tecnologica, Amazon in testa, decidano di sfruttare lo spazio aperto dalla sentenza parigina.
E in Italia? Anche qui i marketplace sono esclusi dall’e-commerce farmaceutico. Il divieto espresso, però, non discende da una norma di rango primario, bensì dalla circolare ministeriale 25654 del 10 maggio 2016, che interpreta in senso restrittivo l’articolo 112-quater del d.lgs 219/2006.
«L’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (app)» recita la circolare «non è consentito in quanto la vendita online è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati attraverso il sito all’uopo indicato che deve coincidere con quello registrato nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita on line di medicinali, pubblicato sul portale del Ministero».
La sentenza della Corte europea impone però di distinguere tra vendita diretta e intermediazione. Il divieto resta legittimo quando il marketplace vende medicinali senza essere autorizzato; diversa è la situazione in cui la piattaforma si limita a mettere in contatto acquirenti e farmacie, alle quali rimane la responsabilità della vendita.
«Il principio affermato dalla Corte di giustizia europea» osserva l’avvocato Quintino Lombardo, di Ius Farma Studio Legale «riguarda l’interpretazione del Codice europeo dei medicinali per uso umano e vale per la Francia come vale per l’Italia. È dunque alla luce di tale principio che dev’essere interpretata la circolare del Ministero: i marketplace, in sostanza, non possono più ritenersi esclusi dall’e-commerce in quanto tali e a prescindere. Piuttosto, se – considerata la complessità e l’importanza dell’obiettivo di tutela della salute dei cittadini – si ritiene che la questione meriti una disciplina aggiornata (la circolare ministeriale risale al 2016 e dieci anni nelle tecnologie digitali sono un secolo), sarà necessario o quantomeno opportuno intervenire per stabilire regole attuative adeguate allo scopo e coerenti al nuovo principio».
In altri termini, un marketplace intenzionato a entrare nel mercato italiano dei farmaci senza ricetta potrebbe già disporre di argomenti giuridici a sostegno della propria iniziativa.
Tra i possibili interessati c’è innanzitutto DocMorris, presente in Italia con il proprio e-commerce Promofarma.com. Attualmente il portale non propone farmaci sop-otc, ma dispone già del logo europeo che identifica gli operatori autorizzati alla vendita online di medicinali, rilasciato dall’autorità sanitaria portoghese. Un’autorizzazione che, in base alla normativa europea, può consentire la vendita anche ai consumatori di altri Stati membri, nel rispetto delle regole vigenti nei Paesi di destinazione.
E poi c’è naturalmente Amazon. Sulla sua piattaforma operano già numerose farmacie italiane, che potrebbero trovare interessante estendere l’offerta ai farmaci sop-otc. Molte vendono e fatturano direttamente ai clienti e il portale dispone già di funzionalità per esporre il logo europeo che identifica gli esercizi autorizzati.
Intanto, sulla sentenza parigina arriva il plauso dell’Eaep, l’associazione delle farmacie online europee. «La decisione francese» commenta il direttore Martino Canonico «rappresenta un segnale positivo per lo sviluppo della farmacia online in Europa. Riconoscere lo spazio delle piattaforme digitali al servizio delle farmacie può favorire l’innovazione e rendere più semplice per i cittadini accedere all’offerta e alla competenza dei farmacisti. La digitalizzazione può ampliare la capacità delle farmacie di raggiungere i propri pazienti e rispondere alle loro esigenze, integrando accessibilità, comodità e qualità del servizio».