E-commerce, ora siti e app devono dotarsi di un pulsante per il “diritto di recesso” dall’acquisto

Consumatore

Dal 19 giugno è in vigore anche in Italia il nuovo articolo 54-bis del Codice del consumo, che impone agli e-commerce del B2C di dotare i loro siti di un pulsante o un link che semplifichi l’esercizio del diritto di recesso. Non si tratta di una modifica marginale: per la prima volta il diritto di ripensamento esce dalle condizioni generali di vendita e diventa un elemento obbligatorio dell’interfaccia del sito o dell’app.

Per farmacie e parafarmacie online, così come network e gruppi che gestiscono piattaforme per la vendita a distanza, la novità comporta adeguamenti tecnici che permettano al cliente di annullare un ordine con la stessa facilità con cui ha comprato.

Da dove nasce la nuova norma

La novità deriva dalla Direttiva Ue 2023/2673, recepita in Italia dal decreto legislativo 209/2025, che ha introdotto nel Codice del consumo il nuovo articolo 54-bis su «esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online». Avvertenza importante: il provvedimento non introduce un nuovo diritto di recesso né modifica i termini già previsti dalla normativa in vigore. Continua infatti a valere, salvo le eccezioni già previste dalla legge, il diritto del consumatore di recedere entro 14 giorni senza fornire motivazioni. Cambia invece la modalità con cui tale diritto deve essere esercitato quando il contratto è stato concluso online.

Chi è interessato dall’obbligo

La disposizione riguarda tutti i professionisti che concludono contratti online con consumatori finali (B2C). Rientrano quindi nell’ambito applicativo:

– e-commerce proprietari;
– marketplace;
– piattaforme di vendita omnicanale;
– siti che commercializzano beni o servizi tramite app o interfacce digitali.

Per il comparto farmacia ciò significa che l’obbligo interessa le farmacie che effettuano vendite online di Sop, Otc, integratori, dispositivi medici, cosmetici e altri prodotti acquistabili a distanza dal consumatore. Non riguarda invece i rapporti esclusivamente B2B, cioè tra imprese. Nei portali che operano sia nel B2C sia nel B2B, le nuove regole devono essere rispettate per la sola componente destinata ai consumatori.

Come deve essere il “pulsante di recesso”

L’articolo 54-bis non si limita a chiedere la presenza di un link o di un indirizzo e-mail. La norma definisce requisiti molto precisi. La funzione, in sintesi, deve essere:

– chiaramente identificabile;
– facilmente accessibile;
– ben visibile nell’interfaccia;
– disponibile in modo continuativo per tutto il periodo durante il quale il recesso può essere esercitato.

La legge indica perfino la dicitura da utilizzare: “recedere dal contratto qui” oppure un’espressione equivalente altrettanto chiara e inequivocabile.

In pratica non sarà più sufficiente inserire nelle condizioni generali un modulo pdf da scaricare o una casella di posta elettronica a cui inviare la richiesta. Il consumatore dovrà essere messo nelle condizioni di completare l’intera procedura direttamente sul sito o sull’app.

La procedura in due passaggi

La nuova disciplina prevede un percorso guidato. In una prima fase il consumatore deve poter inserire o confermare il proprio nome; gli elementi identificativi del contratto o dell’ordine; il recapito elettronico sul quale ricevere la conferma del recesso. Quindi va prevista una seconda funzione di conferma, anch’essa chiaramente identificata con la dicitura “conferma recesso” oppure con una formula equivalente.

Il meccanismo ricorda quello già adottato da molte piattaforme internazionali per cancellazioni e disdette: prima la compilazione della richiesta, poi una conferma finale che evita errori o attivazioni involontarie.

Ricevuta automatica obbligatoria

Una volta trasmessa la dichiarazione, il professionista deve inviare senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, normalmente tramite e-mail. La comunicazione deve contenere:

– il testo della dichiarazione di recesso;
– la data di trasmissione;
– l’ora di trasmissione.

Un elemento particolarmente rilevante è che il recesso si considera esercitato nel momento in cui il consumatore invia la dichiarazione entro il termine previsto. Non occorre quindi attendere una presa in carico o un’accettazione da parte del venditore.

Cosa devono verificare le farmacie online

Per gli operatori dell’e-commerce sanitario l’adeguamento non si esaurisce nell’inserimento di un pulsante grafico. Occorre verificare almeno quattro aspetti:

– presenza della funzione di recesso nell’area cliente o comunque in una posizione facilmente raggiungibile;
– implementazione della doppia conferma prevista dalla legge;
– generazione automatica della ricevuta con data e ora;
– aggiornamento delle condizioni generali di vendita, dell’informativa precontrattuale e della privacy policy, con l’indicazione dell’esistenza e delle modalità di utilizzo della nuova funzione digitale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle piattaforme sviluppate anni fa e successivamente stratificate con moduli e plugin diversi, perché il rischio è che il percorso di recesso risulti ancora basato su moduli scaricabili o richieste via e-mail, modalità che oggi non sembrano più sufficienti a soddisfare integralmente i requisiti dell’articolo 54-bis.

I rischi per chi non si adegua

Le conseguenze per chi sottovaluta l’obbligo possono essere significative. Sul piano civilistico, la mancata o incompleta informazione sul diritto di recesso può determinare l’estensione del termine ordinario di 14 giorni fino a 12 mesi aggiuntivi, secondo quanto già previsto dalla disciplina consumeristica. Sul fronte amministrativo, la mancata predisposizione di procedure conformi potrebbe inoltre essere valutata come pratica commerciale scorretta, esponendo l’operatore a contestazioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).

Per le farmacie online, che operano in un settore già caratterizzato da regole particolarmente rigorose in materia di informazione al consumatore, la nuova disciplina rappresenta dunque un ulteriore tassello del percorso di compliance digitale. Più che una semplice modifica grafica del sito, il “pulsante di recesso” segna il passaggio a un principio destinato a diventare sempre più centrale nell’e-commerce europeo: il diritto di uscire da un contratto deve essere semplice e immediato quanto il processo che ha portato a concluderlo.

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