Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C., titolare del sito di e-commerce Farmasave, contro il provvedimento con cui nel luglio 2025 l’Autorità garante della concorrenza aveva inflitto alla società una sanzione complessiva di 1,1 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. La sentenza, pubblicata il 10 giugno, conferma integralmente le conclusioni dell’Antitrust e giudica proporzionate le sanzioni di 200mila euro per le condotte contestate nella fase promozionale e di 900mila euro per quelle relative all’assistenza post-vendita.
L’istruttoria dell’Autorità, avviata nel novembre 2024 anche sulla base delle segnalazioni raccolte da Altroconsumo, aveva accertato due distinti filoni di contestazione. Il primo riguardava le informazioni fornite sul sito in merito ai tempi di spedizione e consegna dei prodotti; il secondo concerneva la gestione dei reclami, dei rimborsi e dell’assistenza ai clienti successivamente all’acquisto.
Sul fronte delle consegne, il Tar ha condiviso la valutazione dell’Antitrust secondo cui le indicazioni riportate sul sito erano formulate in modo ambiguo e potenzialmente fuorviante per il consumatore medio. Nelle varie sezioni dell’e-commerce comparivano infatti riferimenti a tempi di consegna compresi tra due e cinque giorni lavorativi oppure tra 12 e 96 ore, senza che fosse chiarita la differenza tra evasione dell’ordine, spedizione e consegna effettiva. Secondo i giudici amministrativi, un cliente che leggeva la risposta alla domanda «Quando riceverò l’ordine?» era naturalmente portato a ritenere che il prodotto sarebbe arrivato entro il termine indicato, non che in quel periodo sarebbe stato semplicemente preparato per la spedizione.
La sentenza sottolinea inoltre come le informazioni più facilmente accessibili sul sito non evidenziassero adeguatamente che le condizioni generali di vendita riservavano alla società un termine massimo di 30 giorni per la consegna. Una circostanza che, secondo il Tar, impediva ai consumatori di conoscere con chiarezza i tempi effettivi prima di effettuare l’acquisto.
Particolare rilievo assume poi il periodo di trasferimento della logistica da Ercolano al nuovo polo di Nola, tra la fine del 2023 e il 2024. I giudici osservano che la società era consapevole delle possibili criticità operative ma non avrebbe informato adeguatamente la clientela dei prevedibili rallentamenti nelle consegne.
Per quanto riguarda la fase post-vendita, il Tar ha confermato le conclusioni dell’Antitrust sulle carenze del servizio di assistenza ai clienti. L’Autorità aveva contestato la gestione inefficiente dei reclami relativi a consegne mancanti, incomplete o difformi dagli ordini, nonché le difficoltà incontrate dai consumatori nell’esercizio del diritto di recesso e nell’ottenimento dei rimborsi.
La sentenza richiama le circa cinquanta segnalazioni raccolte durante l’istruttoria e osserva che, soprattutto nella fase di trasferimento logistico, la società non avrebbe adottato misure adeguate per prevenire i disservizi o rafforzare l’assistenza ai clienti. Secondo il Tar, la riorganizzazione aziendale non può costituire una giustificazione per le criticità riscontrate.
Confermata anche la valutazione relativa ai rimborsi erogati, almeno fino al luglio 2024, sotto forma di coupon o buoni sconto in luogo della restituzione in denaro. Per i giudici amministrativi questa pratica limitava la libertà di scelta del consumatore, inducendolo di fatto a effettuare un nuovo acquisto per recuperare le somme già versate.
Respinte inoltre tutte le altre censure formulate dalla società, comprese quelle relative alla durata dell’istruttoria, alla presunta sovrapposizione tra le due contestazioni e all’entità della sanzione. Sul punto il Tar rileva che l’importo complessivo di 1,1 milioni di euro rappresenta circa un decimo del massimo edittale previsto dal Codice del consumo e risulta coerente con i criteri di proporzionalità e deterrenza che devono guidare l’azione dell’Autorità.


