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Dopo i locker, Federfarma invita il Ministero a un parere anche sulle app dell’home delivery

Filiera

Dopo i locker, gli armadi intelligenti per il ritiro differito di farmaci e altri prodotti, Federfarma invita ora il ministero della Salute a esprimersi sulla liceità dell’home delivery. O meglio, delle app e piattaforme web «che fanno intermediazione tra paziente e farmacie per la consegna a domicilio del farmaco, incluso il trasporto». È tutto messo nero su bianco nella segnalazione che il sindacato dei titolari ha inviato al dicastero una decina di giorni fa, proprio come aveva fatto a fine maggio sulla questione dei locker.

Qual è ora il dubbio di Federfarma? «Il d.lgs 17/2014 e la circolare del Ministero datata 10 maggio 2015» ricorda la lettera «prevede il divieto di vendita online dei farmaci con prescrizione e impone un’autorizzazione regionale con bollino ministeriale ai siti web delle farmacie che vendono online medicinali senza ricetta». App e piattaforme, invece, non recano alcun bollino ma il consumatore, dice il sindacato, può comunque ordinare a distanza un farmaco con ricetta, con invio del codice nre della ricetta e pagamento del prodotto o del ticket.

La segnalazione, conclude la circolare del sindacato, si colloca «nell’ambito dell’attività di collaborazione e di approfondimento avviata ormai dal 2021con il ministero della Salute sulla tematica dell’home delivery di farmaci. In tale cornice Federfarma, in un documento condiviso con Fofi e Assofarm, aveva chiesto al Ministero «l’adozione di strumento normativo specifico che regolamentasse espressamente la fattispecie di consegna a domicilio dei farmaci, in modo da dare certezza giuridica agli operatori e sicurezza ai pazienti».

Come si ricorderà, due mesi orsono il Ministero aveva risposto alla segnalazione di Federfarma sui locker con un parere che riteneva tali dispositivi incoerenti con le disposizioni sulla vendita al pubblico dei medicinali». «Il legislatore» ricordava il dicastero «ha previsto al riguardo due modalità di commercializzazione: presso l’esercizio fisico e online». In particolare, la vendita presso farmacie e parafarmacie deve avvenire, come espressamente disposto dall’articolo 122 Tullss e dall’articolo 5 del decreto legge 223/2006, in presenza e con l’assistenza «personale e diretta» del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dall’individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all’acquirente.

Come Federfarma precisa a Pharmacy Scanner, il quesito non è puntato soltanto su app e piattaforme dei servizi di delivery (come Pharmap o Pharmercure, per intenderci) ma abbraccia tutte le applicazioni che consentono di ordinare a distanza un farmaco con ricetta (incluso l’invio del nre), include dunque le piattaforme dei network (da Lloyds Farmacie a Cef – La farmacia italiana, da Apoteca Natura a Boots) che permettono di inviare il nre, ordinare il farmaco e pagarlo (con carta di credito). Da notare, infine, che un recente sondaggio presentato a maggio da Doxapharma diceva che circa il 45% degli utiliani ha utilizzato o vorrebbe utilizzare il recapito domiciliare dei farmaci, così come il 57% si è servito o vorrebbe servirsi di un locker per ritirare in autonomia i farmaci ordinati.

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