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Sacchetti, tutto quello che c’è da sapere su sottocosto e prezzi

Mercato

Le buste di plastica ultraleggere possono essere vendute al pubblico sottocosto, cioè a un prezzo inferiore a quello di acquisto. E’ quanto scrive il ministero dello Sviluppo economico sull’applicazione della legge 123/2017, che dal primo gennaio impone ai retailer di mettere a pagamento ogni modello di sporta in plastica per la spesa. E’ quanto recita il parere inviato a Federdistribuzione (l’organizzazione che rappresenta le insegne della gdo) e al gruppo Conad, che nelle settimane scorse avevano sollecitato un intervento del dicastero: sebbene il dpr 218/2001 stabilisca che le vendite sottocosto possono essere effettuate solo tre volte all’anno e ogni campagna non possa avere durata superiore a dieci giorni, «eventuali pratiche delle imprese commerciali volte ad applicare all’utente finale prezzi inferiori a quelli di acquisto non obbligano a rispettare la disciplina in materia».

L’intervento del Mise, risalente ai primi di dicembre, è già stato recepito da una buona parte delle insegne della gdo, che dal primo gennaio applicano ai cosiddetti “ultraleggeri” (cioè i sacchetti per il primo imballo alimentare) prezzi che oscillano tra 1 e 3 centesimi. Confermano le rilevazioni condotte nei giorni scorsi da Assobioplastiche: Esselunga, Coop Toscana e Unes fanno pagare 0,01 euro; Auchan, Conad, Coop Lombardia, Eurospar, Gruppo Gros, Simply e Iper 0,02 euro; Lidl e Pam 0,03.

 

 

Il sottocosto vale soltanto per gli “ultraleggeri”

Nelle loro scelte di pricing, le insegne della gdo sembrano aver tenuto conto di quanto emerso dall’indagine condotta nell’ottobre scorso da Ipsos proprio per tastare le opinioni degli italiani: l’80% dichiara di usare abitualmente i sacchetti ultraleggeri per frutta e verdura e di questi il 59% ritiene che un prezzo di 2 cent a busta sia pienamente sostenibile (soltanto il 13% dissente). Occhio però: questi prezzi, come detto, riguardano soltanto i sacchetti biodegradabili e compostabili ultraleggeri, con spessore sotto i 15 micron. Ossia il modello che abitualmente si utilizza nell’ortofrutta (o nelle macellerie) come imballaggio primario degli alimenti sfusi. E che in farmacia viene fornito di rado, in caso di piccoli acquisti. Altra cosa invece sono i sacchetti “da trasporto”, biodegradabili e compostabili come i precedenti ma di spessore sopra i 15 micron. Si tratta, per capirci, delle buste che nei supermercati vengono fornite alle casse e che la gdo fa già pagare da tempo (da 5 fino a 10-15 centesimi, in base alla grandezza), mentre le farmacie le hanno distribuite finora quasi sempre gratis. Dal primo gennaio, invece, questi sacchetti vanno fatti pagare anche al banco. E – attenzione – il sottocosto non è consentito, perché la circolare del Mise prende in considerazione soltanto gli ultraleggeri (sotto i 15 micron di spessore, vedi tabella sottostante).

 

 

L’entrata in vigore della legge, com’era prevedibile, ha suscitato tra i farmacisti titolari dubbi e incertezze. Soprattutto in tema di prezzi: a quanto è opportuno mettere gli “ultraleggeri”? E le sporte per la spesa? Molti sono andati a vedere cosa fa il supermercato o la farmacia vicini, altri invece hanno scelto di venderli a un costo meramente simbolico (in fondo, fino a pochi giorni prima venivano regalati). Attenzione però che le scelte rispettino quanto detto in precedenza: il sottocosto è permesso soltanto sui sacchetti ultraleggeri di spessore inferiore a 15 micron, sui sacchetti per trasporto (sempre biodegradabili e compostabili, ma sopra i 15 micron) il sottocosto invece non è permesso e quindi il prezzo non può essere inferiore al costo di acquisto dal fornitore. Al quale, tra l’altro, il farmacista si può rivolgere in caso di dubbi sullo spessore delle buste.

 

Attenzione ai falsi sacchetti

L’entrata in vigore della 123/2017 impone alle farmacie anche un’altra incombenza: ora che sono costretti a pagarli, i clienti porranno presumibilmente più attenzione di prima alla conformità dei sacchetti che ricevono. E’ opportuno, dunque, che i farmacisti titolari prestino la massima vigilanza sulla correttezza dei loro fornitori. Chi sgarra, infatti, rischia sanzioni severe: da 2.500 a 25mila euro se si commercializzano borse di plastica che non corrispondono alle caratteristiche previste dalle norme (d.lgs 152/2006, modificato dalla legge 116/2014), fino a 100mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchi.

Come mettersi al riparo? Il consiglio che arriva da Federfarma è quello di verificare sempre con puntiglio che sui sacchetti siano riportate le diciture di legge («rispetta la normativa UNI EN 13432» oppure «sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002») e il logo dell’ente certificatore (OK Compost, Compostable, Compostabile CIC eccetera). Tra i sacchetti fuori legge, continua Federfarma, ci sono quelli che riportano indicazioni come «biodegradabili al 100%» (o anche solo «Bio», «Biodegradabile»); «ECM Biodegradabile» o «Sacchetto con additivo ECM»; sacchetto con additivo «EPI»; sacchetto «D2W» o sacchetto con additivo «D2W». In caso di incertezza, è il consiglio finale del sindacato, meglio farsi firmare dal fornitore un’assicurazione scritta che attesti la conformità delle sporte acquistate.

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