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Online, dalla Corte Ue luce verde alle clausole selettive “anti-Amazon”

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Sono legittime e non violano i trattati comunitari le clausole contrattuali utilizzate dall’Idm (industria di marca) per vietare ai retailer autorizzati di rivendere i loro prodotti su piattaforme online come Amazon o E-bay. Lo afferma la pronuncia con cui, il 6 dicembre scorso, la Corte di giustizia europea si è espressa sul rinvio pregiudiziale proveniente dal Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno, in Germania.

Il caso che ha convinto il giudice tedesco a rivolgersi alla Corte Ue risale a un anno fa e coinvolge Coty Germany, brand di primo piano nella cosmetica di lusso, e un suo rivenditore autorizzato, Parfümerie Akzente. L’insegna, in sintesi, aveva cominciato a ridistribuire i prodotti di Coty su Amazon.de, nonostante il divieto espressamente previsto dal contratto commerciale. Citata in giudizio, Parfümerie Akzente si era difesa sostenendo la nullità delle clausole di esclusiva, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Ue 330/2010.

Il Tribunale d’appello tedesco, in particolare, ha chiesto alla Corte Ue se fossero compatibili con l’articolo 101 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) la distribuzione selettiva con cui le aziende assicurano ai loro prodotti  un’immagine “di lusso” e i divieti con cui le stesse aziende impediscono ai rivenditori selezionati di ricorrere a piattaforme “riconoscibili” per le vendite online.

Nella sua pronuncia, la Corte di giustizia ha innanzitutto confermato l’orientamento ormai consolidato secondo il quale un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato principalmente a salvaguardare l’immagine di tali prodotti non viola il diritto dell’Unione, a patto che la selezione dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti indistintamente e applicati in modo non discriminatorio. In altri termini, i giudici europei ammettono che la qualità dei prodotti di alta gamma non deriva soltanto dalle caratteristiche materiali del prodotto ma anche da valori quali l’esclusività e il prestigio.

Il caso Coty, hanno poi osservato i giudici europei, mostra specifiche differenze rispetto al precedente rappresentato dalla causa Pierre Fabre, risalente al 2011. In quella circostanza, il divieto categorico imposto dal produttore ai propri distributori di rivendere online rappresentava una restrizione ingiustificata in mancanza di oggettive giustificazioni.  Nella vicenda in esame, invece, Coty ha soltanto imposto ai propri rivenditori autorizzati di non commercializzare tramite piattaforme terze, anche in ragione del fatto che queste ultime, non essendo contrattualmente legate al produttore, non sarebbero tenute a rispettare i requisiti qualitativi che il fornitore impone ai propri distributori autorizzati. Non si tratta però di un divieto totale e assoluto all’online, perché i retailer possono legittimamente vendere dai loro “siti vetrina” oppure tramite piattaforme “anonime” e non riconoscibili dal cliente.

Rispetto a casi recenti come quelli di Unifarco, la cui linea a marchio della farmacia ha cominciato di recente a essere commercializzata su Amazon, la sentenza della Corte di giustizia europea rappresenta un chiarimento che non mancherà di fare scuola.

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