L’ampliamento della farmacia in locali diversi da quelli dove si dispensano i farmaci e da questi ultimi fisicamente distaccati (cioè senza contiguità) non costituisce una “duplicazione” dell’esercizio e quindi non viola la pianta organica. A condizione, tuttavia, che in tali locali siano autorizzate soltanto «la vendita di parafarmaci, le prenotazioni Cup ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di farmacia dei servizi». È il principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2913/2022, pubblicata il 19 aprile, che ha confermato la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Ferrara aveva autorizzato una delle sue farmacie, nella concreta impossibilità di rinvenire un unico locale più ampio da destinare all’esercizio, a organizzarsi in spazi fisicamente separati, riservando a uno di essi la dispensazione dei medicinali e a un altro, pur sempre ubicato nell’ambito territoriale di pertinenza della sede e nel rispetto delle distanze di legge dagli altri esercizi, per l’attività di servizi sanitari, Cup e vendita di parafarmaci.
I giudici di Palazzo Spada hanno dunque così confermato la ricostruzione del Tar Emilia Romagna (sentenza 486/2018) che aveva confermato l’autorizzazione comunale in quanto «mero ampliamento delle attività di una farmacia già esistente, ancorché da espletarsi in locali disgiunti e all’interno dei quali, tuttavia, proprio per non duplicare il numero di esercizi farmaceutici attivi in zona, è possibile offrire unicamente servizi diversi dalla vendita di farmaci e propri di una parafarmacia».
Si tratta di una pronuncia di notevole interesse, che farà discutere a lungo perché va oltre il principio già affermato dal Consiglio di Stato sull’organizzazione del laboratorio galenico in locali separati e solo funzionalmente collegati a quelli di dispensazione (sentenza 6745 dell’8 ottobre 2021): in quest’ultimo caso, infatti, non era previsto né possibile l’accesso del pubblico, mentre nel caso ferrarese è lo stesso esercizio al pubblico ad articolarsi in due luoghi diversi, sebbene in vicinanza tra loro e sempre all’interno della zona territoriale di pertinenza e nel rispetto delle distanze di legge.
Nella sentenza più recente, peraltro, non si può fare a meno di ravvisare alcune incongruenze, come l’affermazione secondo la quale tutti i servizi diversi dalla vendita di farmaci sono «propri di una parafarmacia»: considerato che la Corte Costituzionale (sentenza 66/2017) ha esplicitamente riservato i servizi sanitari alle sole farmacie, senza possibilità di deroga da parte delle leggi regionali, la considerazione del Consiglio di Stato appare quantomeno opinabile.
D’altra parte, semmai fosse confermato l’orientamento dei giudici amministrativi, potremmo trovarci di fronte al progressivo superamento del concetto di farmacia aperta al pubblico quale “unicum” fisico, in precedenza indiscusso e anche esplicitamente affermato dalla giurisprudenza (vedi Tar Puglia, sentenza 507 del 14 marzo 2012, a proposito del divieto di organizzare la farmacia in locali separati per il supporto ai pazienti nell’attività di analisi di prima istanza), per approdare all’idea di un’azienda che sarebbe possibile variamente articolare sul territorio di pertinenza in locali diversi per l’appunto solo funzionalmente collegati tra loro.
La fattispecie peculiarissima affrontata dal Consiglio di Stato ha consentito di approdare a tale conclusione per il caso specifico ma, guardando alla questione in prospettiva più ampia, non è detto che ciò sia un male e che non possa costituire un’opportunità per le farmacie, perché è chiaro che l’erogazione dei nuovi servizi sanitari richiede spazi e organizzazione adeguati e rinnovati alla bisogna, dei quali non sempre si dispone, specie nei centri storici. Però deve essere altrettanto chiaro che, semmai questa dovesse essere davvero la prospettiva, allora saranno indispensabili regole precise per impedire abusi e disciplinare, anche sotto questo profilo, l’articolazione concreta degli esercizi farmaceutici sul territorio: quanti locali “distaccati”, in quale collocazione, a che distanza, per svolgervi quali attività? Altrimenti, verrebbero messi a rischio la corretta organizzazione, la capillarità e l’equilibrio complessivo della stessa rete, della cui importanza per la salute dei cittadini, dopo due anni di lavoro nell’emergenza sanitaria e in attesa dei prossimi sviluppi dell’assistenza territoriale, ormai nessuno può minimamente dubitare.
Avv. Quintino Lombardo e Silvia Cosmo
Hwp – Franco Lombardo Cosmo Studio Legale