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Trasparenza prezzi e sconti, dalla Corte di giustizia Ue pronuncia che chiarisce direttiva 2019/2161

Consumatore

Una riduzione di prezzo, pubblicizzata con l’indicazione di una differenza percentuale oppure con una dicitura promozionale diretta a evidenziarne i vantaggi, deve fare riferimento al prezzo più basso praticato dal rivenditore nei 30 giorni antecedenti, e non ad altri. A enunciare il principio la Corte di giustizia europea, che nei giorni scorsi si è espressa in una causa di rinvio pregiudiziale riguardante l’insegna della gdo tedesca Aldi Süd. L’intervento rappresenta uno dei primi pronunciamenti sulla Direttiva Ue 2019/2161 in materia di trasparenza dei prezzi, che investe tutto il mondo del retail e quindi anche la farmacia.

La vicenda esaminata dai giudici europei riguarda il contenzioso aperto da un’associazione tedesca di consumatori nei confronti della catena Aldi: in una pubblicità relativa ad alcuni prodotti del fresco, l’insegna pubblicizzava il ribasso tra vecchio e nuovo prezzo (calcolato in percentuale) facendo riferimento non al prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni, ma all’ultimo proposto prima del ribasso (vedi immagine sotto).

 

 

Nella comunicazione la catena riportava anche il prezzo più basso dei 30 giorni, come vuole la legge (in piccolo, nella dicitura sottostante) ma il ribasso espresso in valore percentuale (e a caratteri nettamente maggiori) era riferito al più recente. Secondo l’associazione, Aldi non ha il diritto di calcolare una riduzione prendendo a riferimento il prezzo che preferisce, ma in conformità al diritto dell’Unione dovrebbe avere come raffronto il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni. Il giudice nazionale, dove la causa era stata inizialmente discussa, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea, il cui pronunciamento conferma che ogni comunicazione relativa a ribassi od offerte promozionali deve essere raffrontata con il prezzo più basso che il riveditore ha praticato sullo stesso prodotto nei 30 giorni (almeno) subito precedenti. In tal modo, è la conclusione dei giudici europei,  si impedisce al rivenditore di indurre in errore il consumatore aumentando il prezzo praticato prima di annunciarne la riduzione.

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