Skin ADV

Società di farmacie, emendamento punta a eliminare incompatibilità per farmacisti e investitori istituzionali (a condizioni)

Filiera

Si profila all’orizzonte un chiarimento con riperimetrazione per le incompatibilità con cui la legge 124/2017 aveva circoscritto il perimetro delle società autorizzate a detenere quote di partecipazione nelle catene di farmacie. A prospettarlo quattro emendamenti-fotocopia al Ddl Concorrenza per il 2025, attualmente all’esame della commissione Industria di Palazzo Madama: 6.0.1 (Zambito, Pd), 6.0.2 (Fregolent, Italia dei Valori), 6.0.3 (Bergesio, Cantalamessa e Bizzotto, Lega) e 6.0.4 (Durnwalder e Patton, Autonomie).

Che cosa c’è scritto nelle quattro proposte di modifica? Per cominciare, all’articolo 7 comma 2 della legge 362/91 (Titolarità e gestione delle farmacie) verrebbe aggiunto un passaggio con cui si chiarirebbe una volta per tutte che le incompatibilità a carico di chi detiene quote in una società titolare di farmacie (divieto di svolgere «qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica») riguarda sia la partecipazione diretta, sia quella indiretta.

I quattro emendamenti, poi, aggiungono all’articolo 7 di cui sopra anche un comma 2bis, che escluderebbe dalle incompatibilità precedenti «gli investitori istituzionali indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell’articolo 32 del decreto legge 78/2010». Tradotto, il divieto di detenere quote di catene e società di farmacie (che oggi grava su chi ha partecipazioni nell’industria farmaceutica o in cliniche e case di ricovero e cura) non si applicherebbe ai «fondi partecipati» da: Stato, enti pubblici, organismi d’investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare, enti di previdenza obbligatoria, assicurazioni e intermediari bancari o finanziari (residenti in Italia o costituiti all’estero). Ciò – recita sempre il comma 2bis – a patto che queste stesse società adottino specifici paletti finalizzati a garantire la trasparenza degli assetti azionari e prevenire i conflitti d’interesse.

Quali? Gli organi amministrativi delle società di farmacia, recitano gli emendamenti, non devono essere composti da soggetti che rivestono incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili (di cui al comma 2); andranno adottati «protocolli interni di separazione informativa» che garantiranno la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate; qualora il soggetto controllante detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società che esercitano attività nel settore di produzione del farmaco, tali società adotteranno protocolli interni per assicurare condizioni di fornitura equa, trasparente e non discriminatoria a tutti gli operatori economici, a parità di condizioni e requisiti tecnico-commerciali; infine, ciascuna società partecipante adotterà un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 231/2001, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente. Suggello finale, il ministero della Salute, di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolgerà attività di monitoraggio sull’efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmetterà annualmente al Parlamento una relazione sull’attuazione delle presenti disposizioni».

Ma novità sono previste anche per i farmacisti: gli emendamenti-fotocopia, infatti, propongono anche all’articolo 8 della 362/91 (Gestione societaria: incompatibilità) l’eliminazione  della lettera b del comma 1, che oggi vieta a titolari, gestori provvisori, direttori e collaboratori di farmacia di partecipare a una società di capitale cui fanno capo altre farmacie.

Come detto in apertura, i quattro emendamenti sono attualmente sul tavolo della commissione Industria del Senato, che da domani (martedì 14 ottobre) riprenderà l’esame del ddl. Quante siano le chance che riescano ad arrivare sino in fondo è ancora presto per dirlo ma il fatto che a sostenerli siano gruppi di entrambi gli schieramenti fa capire che a sostenerli c’è un fronte trasversale in cui figurano “pezzi” tanto della minoranza quanto della maggioranza.

«Le iniziative normative volte a definire un nuovo assetto in tema di incompatibilità tra partecipazione alle Società titolari di farmacia, esercizio della farmacia e prestazioni di attività sanitarie» commenta a Pharmacy Scanner Marco Cossolo, presidente di Federfarma «sono state discusse in seno al Consiglio di presidenza di Federfarma nazionale fin dalla seduta del 23 aprile 2025, durante la quale lo stesso Consiglio di Presidenza, all’unanimità, ritenne prioritario un chiarimento normativo per contemperare tutti gli interessi in campo. In tale prospettiva, l’attuale Governance di Federfarma – come sempre fatto dal giorno del suo insediamento, nell’ormai lontano 2017, ai giorni nostri – rispetterà ogni decisione proveniente dal Parlamento e dal Governo, nel pieno rispetto di quei principi di leale collaborazione nei confronti delle Istituzioni che da sempre hanno caratterizzato l’agire della Federazione».

Altri articoli sullo stesso tema