Sconti, inusuale intervento dell’Antitrust contro 16 farmacie e l’Ordine interprovinciale

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Il 19 ottobre scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Agcm”) ha comunicato l’avvio di un’istruttoria nei confronti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (l’“Ordine”) e di sedici farmacie del comune di Altamura (Bari) per aver concordato l’entità degli sconti applicabili a farmaci e integratori, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’articolo 2 della legge 287/90.

Non è comune che l’Agcm mostri interesse nel commercio al dettaglio di piccoli mercati locali, come quello della cittadina pugliese, e ancora più inusuale è che agisca contro singoli negozi o, in questo caso, farmacie. Vista la crescente importanza delle politiche di tutela dell’accesso alle prestazioni sanitarie, c’è da chiedersi se questa iniziativa non segni l’inizio di un’attività di enforcement dell’Agcm più ampia verso il settore delle farmacie che potrebbe coinvolgere Ordini e Comuni di maggiori dimensioni.

L’indagine ha preso avvio dalla segnalazione di un singolo farmacista di Altamura, contro il quale alcuni colleghi avrebbero sporto denuncia e sollecitato l’Ordine ad avviare un procedimento disciplinare. Secondo la segnalazione, a partire dal 2014, le farmacie del Comune di Altamura avrebbero attuato un’intesa volta a coordinare l’entità degli sconti applicabili ai farmaci e agli integratori acquistati dai privati. Tale pratica sarebbe stata incoraggiata anche dall’Ordine.

L’Autorità richiama le norme introdotte nel nostro ordinamento volte alla liberalizzazione del prezzo dei medicinali. In particolare, gli articoli 32 (comma 4) e 11 (comma 8) del decreto legge 201/2011 prevedono la possibilità di applicare liberamente sconti ai farmaci di fascia C e A, questi ultimi se dispensati in regime privato, a condizione che tali sconti siano applicati indiscriminatamente a tutti i clienti e che ne sia data adeguata e preventiva informazione alla clientela. L’applicazione di sconti agli integratori invece non è soggetta ad alcuna condizione.

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale europeo a nazionale, anche il singolo professionista che svolge la sua attività economica in via autonoma è equiparato alle “imprese” ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza. Perciò, ai medesimi fini, gli ordini e le associazioni professionali sono equiparati alle associazioni di imprese, le quali ricadono espressamente nell’ambito soggettivo di applicazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2 della legge 287/90 (così come dell’equivalente norma europea).

Per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante, l’Agcm prende in considerazione il mercato della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci e prodotti parafarmaceutici pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie di Altamura. I criteri applicati dall’Autorità per la definizione del mercato geograficamente rilevante sono l’importanza che i consumatori attribuiscono alla prossimità dei punti vendita e il fatto che la pratica oggetto di esame sia stata attuata da farmacisti operanti nel Comune, in presenza dei rappresentanti dell’Ordine i quali, in uno dei verbali sottoposti all’attenzione dell’Agcm, avrebbero fatto riferimento alla situazione del Comune con l’espressione «il problema Altamura».

Per l’Ordine, gli sconti incontrollati determinerebbero una situazione di concorrenza «sleale», «contraria alle regole deontologiche» e alle «norme regolamentari» tra farmacisti, a tutto vantaggio del «paziente più furbo» e a discapito dei cittadini più anziani, che incontrerebbero particolari difficoltà a raggiungere la farmacia che applica il prezzo più basso. Tuttavia, per l’Agcm queste iniziative possono costituire un grave accordo di “cartello”, vietato e sanzionabile dalle regole antitrust. L’Autorità sostiene infatti l’applicabilità della legge 287/90 anche alle farmacie e all’Ordine, rientrando le prime nella definizione di “impresa” e il secondo nella definizione di “associazione di imprese”.

Conseguentemente, a detta dell’Autorità, a prescindere dalla natura vincolante o meno delle indicazioni condivise tra le farmacie e l’Ordine, il fatto di aver promosso un’intesa sulla misura degli sconti applicabili costituirebbe un’intesa anticoncorrenziale particolarmente grave, perché volta a eliminare la concorrenza su una variante economica di particolare rilevanza come il prezzo, in violazione dell’articolo 2, comma 2, della legge 287/90.

L’indagine dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2022. Entro tale data l’Autorità, previa considerazione degli argomenti delle parti coinvolte, può comminare sanzioni pecuniarie (sia all’Ordine sia alle singole farmacie), oppure accettare impegni delle parti volti a rimuovere gli effetti anticoncorrenziali e senza comminare sanzioni, o infine archiviare il procedimento per insufficienza di elementi per accertare un’infrazione della legge 287/90. Il provvedimento di avvio è disponibile pubblicamente a questo link.

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