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Enterolactis, istruttoria Antitrust per sospette restrizioni su prezzi e vendite online

Filiera

L’azienda che, ai propri distributori, impone prezzi minimi di vendita per il canale online e ostacola la commercializzazione dei suoi prodotti su piattaforme come Amazon incorre in «intese verticali restrittive della concorrenza che violano l’articolo 101 del Tfue». E’ quanto ricorda il provvedimento con cui l’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti della Sofar per le politiche commerciali praticate sul suo prodotto di punta, l’integratore probiotico Enterolactis Plus 30 cps. Pubblicato sul Bollettino dell’Autorità garante di lunedì scorso (24 maggio), il provvedimento scaturisce dalla segnalazione inviata nel settembre 2020 da una farmacia del territorio, alla quale Sofar aveva rescisso il contratto di fornitura nel giugno precedente.

All’origine della disdetta, riferisce il farmacista che ha denunciato il caso, ci sarebbe la sua decisione di commercializzare l’integratore attraverso la piattaforma Amazon e a prezzi ribassati. A riprova della consequenzialità tra i due fatti, la segnalazione porta i «ripetuti inviti di Sofar perché il prezzo di vendita fosse allineato a quello raccomandato dalla società (23,60 euro)» nonché la mail del chief executive officer datata primo giugno 2020, che rimproverava alla farmacia di avere avviato la commercializzazione su Amazon senza avvisare il produttore.

Lo stesso messaggio, come osserva l’Antitrust nel provvedimento istruttorio, ricorda anche che Sofar «riserva il canale on line solo a se stessa e ad alcuni dei propri distributori», e che i ribassi praticati
in modo «sistematico» dalla farmacia «sono chiaramente lesivi dell’immagine di Sofar, perché sviliscono Enterolactis sia come prodotto sia come marchio, e possono essere qualificati come atti di concorrenza sleale». In particolare, si legge ancora nella comunicazione inviata dalla società, «se il prodotto arriva sul mercato con un’iniziativa promozionale saltuaria non abbiamo obiezioni, ma se tale iniziativa è
costante e aggressiva ha l’effetto di pregiudicare gli sforzi e gli investimenti fatti da Sofar, svilendo il prodotto a beneficio di altri. L’effetto, se praticato in maniera costante, è quello di distorcere la concorrenza e non di favorirla».

Non è dello stesso avviso l’Antitrust, che nel provvedimento elenca le evidenze raccolte in seguito alla segnalazione: «Almeno dal 2020» scrive l’Autorità garante «Sofar avrebbe adottato
sulle vendite online politiche commerciali volte a imporre prezzi minimi e a ostacolare la commercializzazione dei propri prodotti su piattaforme terze come Amazon». In risposta a una specifica richiesta di informazioni da parte dell’Antitrust, la società ha affermato sul punto che dal gennaio 2019 «ha iniziato a implementare un sistema di distribuzione selettiva per garantire l’alto standard qualitativo di Enterolactis plus 30 cps al fine di tutelare la salute dei suoi consumatori e preservare gli investimenti fatti in ricerca e sviluppo. Nell’ambito di tale sistema, Sofar sta riservando la possibilità di vendere su Amazon ai
suoi rivenditori autorizzati più fidati che condividono la visione di Sofar e si impegnano a evitare lo svilimento dei suoi prodotti». Dalle stesse informazioni fornite da Sofar, osserva subito a ruota l’Antitrust, «risulta che, alla fine del 2020, tale possibilità era stata concessa a due soli rivenditori».

Circoscritto il contenzioso, l’Autorità garante inquadra la questione dal punto di vista normativo. E ricorda in particolare il Regolamento Ue 330/2010, che vieta gli accordi verticali contenenti «restrizioni
fondamentali» come prezzi di vendita minimi o fissi, l’esclusione di territori o clienti, la limitazione degli utenti finali in un sistema di distribuzione selettiva. Nelle Osservazioni sulle restrizioni verticali, poi, la Commissione Ue afferma che «internet rappresenta uno strumento straordinario per raggiungere clienti più numerosi e diversificati; per questo motivo, qualsiasi distributore deve essere consentito in linea di principio di utilizzare internet per vendere».

Gli elementi agli atti, è la conclusione dell’Antitrust. «inducono a ritenere che Sofar possa avere adottato, quantomeno a partire dal 2020, condizioni commerciali nei rapporti con i propri distributori online
suscettibili di costituire intese verticali in violazione dell’articolo 101 del Tfue, in quanto idonee a restringere la concorrenza fra i distributori sul prezzo e a limitare ingiustificatamente le vendite effettuate tramite internet, ostacolando in tal modo lo sviluppo concorrenziale di tale canale distributivo». Per tali ragioni, l’Autorità garante dispone quindi l’avvio dell’istruttoria, che dovrà concludersi entro il giugno 2022. L’azienda interessata avrà 60 giorni di tempo dalla notificazione del provvedimento «per l’esercizio da parte del rappresentante legale del diritto di essere sentiti».

 

 

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