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Distribuzione selettiva, la Francia conferma il sì alle clausole “anti-Amazon”

Mercato

L’azienda che decide di distribuire i suoi prodotti attraverso un circuito selezionato di punti vendita, vincolati da un contratto di esclusiva, non viola le norme sulla concorrenza e può bloccare la commercializzazione delle sue referenze da parte degli operatori che non hanno firmato tali accordi. Anche nel caso in cui si tratti di “marketplace”, ossia siti web dai quali più rivenditori offrono prodotti e articoli ai navigatori. E’ quanto dispone la sentenza emessa a metà luglio dalla Corte d’appello di Parigi per il rinvio, l’organismo giudiziario che in Francia rappresenta l’ultimo grado del riesame dopo la Cassazione.

La decisione riguarda la causa che da poco più di cinque anni vede contrapposti l’azienda transalpina Caudalie, noto brand del settore cosmetico, e la società Enova, proprietaria della piattaforma web 1001 Pharmacies, un marketplace dal quale le farmacie francesi che aderiscono al circuito possono vendere a distanza i loro prodotti (tipo Amazon, per intenderci).

Nel 2013 Caudalie scoprì che alcuni suoi prodotti venivano commercializzati sulla piattaforma, nonostante i contratti di esclusiva sottoscritti dalle farmacie del suo circuito limitassero esplicitamente la commercializzazione online ai soli siti delle farmacie stesse. L’azienda inviò immediatamente una diffida a 1001 Pharmacies e la querelle finì davanti ai giudici, che nei cinque anni successivi hanno giocato a ping-pong: in primo grado, davanti al Tribunale del commercio di Parigi, vince Caudalie; in Appello, nel 2016, viene invece data ragione a Enova e infine nel 2017, in Cassazione, torna a prevalere l’azienda di cosmetici. Che ora, con la sentenza di ultimo grado della Corte d’appello del rinvio, si assicura la vittoria finale: rientra nelle legittime politiche commerciali delle imprese selezionare i circuiti distributivi sui quali commercializzare i propri prodotti. «La Corte ha riconosciuto il nostro legittimo diritto di difendere la nostra rete di farmacie selezionate» è il commento di Caudalie «la violazione di questo circuito rappresenta un illecito contro il quale la società può legittimamente intervenire».

Come già scrivevamo un anno fa, la vicenda francese si presta a riflessioni anche da questa parte delle Alpi perché pure in Italia internet sta mettendo in crisi distribuzione selettiva e contratti di esclusiva, anche nel comparto della farmacia. Basterebbe ricordare il caso della bellunese Unifarco, che un anno fa aveva visto i suoi prodotti a marchio della farmacia commercializzati su Amazon da alcuni titolari.

Ovviamente l’Italia non è la Francia, ma i Trattati europei vincolano entrambi i Paesi e se Oltralpe si consolida una giurisprudenza che non sembra vedere nella distribuzione selettiva un attacco alla concorrenza, qualche ottimismo è legittimo. E poi, c’è la sentenza della Corte di giustizia europa del dicembre scorso, sul caso Coty-Parfümerie Akzente: vicina per contenuti alla querelle Caudalie-1001 Pharmacies, la vicenda ha per protagonisti un produttore tedesco della cosmetica di lusso e una catena di profumerie con cui l’azienda aveva sottoscritto un contratto di distribuzione esclusiva. L’insegna si era messa a vendere le referenze Coty su Amazon (nonostante gli accordi commerciali lo escludessero) e il produttore si era rivolto ai giudici, che hanno rigirato la palla alla Corte Ue. Un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato principalmente a salvaguardare l’immagine di tali prodotti, è la decisione dei giudici europei, non viola il diritto dell’Unione, a patto che la selezione dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti indistintamente e applicati in modo non discriminatorio. Le aziende, in altre parole, possono impedire che i loro prodotti finiscano su piattaforme o marketplace del web come Amazon, non possono invece vietare che i punti vendita selezionati commercializzino tali prodotti sui loro siti web.

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