Il ddl Concorrenza per il 2025 si avvia al voto finale della Camera dopo avere perso per strada gli emendamenti che in tema di titolarità delle catene avrebbero rimosso le incompatibilità della legge 362/91 per gli investitori istituzionali con attività nella «produzione e informazione scientifica del farmaco» e nella professione medica. È l’esito del voto con cui mercoledì scorso, 29 ottobre, l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge nel cosiddetto “testo base”, ossia la versione originaria del ddl senza alcuna delle modifiche discusse in Commissione.
All’origine motivi più tecnici che politici: l’Italia, infatti, si è impegnata con l’Unione europea ad approvare ogni anno una nuova Legge pro-concorrenza, e quella per il 2025 andava assolutamente votata da Palazzo Madama entro mercoledì, perché dall’indomani sarebbe cominciata la cosiddetta sessione di Bilancio, riservata all’esame della Manovra per il 2026. E regola vuole che durante tali sessioni non si discutano altri progetti di legge, perché potrebbero comportare variazioni nei conti dello Stato.
La necessità di approvare il ddl entro la fine dell’anno rende molto improbabile l’eventualità che gli emendamenti stralciati dal Senato possano essere recuperati alla Camera: a parte il fatto che pure per Montecitorio i tempi sono stretti (perché l’inizio della sessione di Bilancio è in vista anche per questo ramo del Parlamento), va considerato che eventuali modifiche introdotte dai deputati obbligherebbero il testo a tornare a Palazzo Madama, rendendo così arduo rispettare la scadenza di fine anno.
Ma che cosa dicevano gli emendamenti che promettevano di riscrivere il regime delle incompatibilità di cui alla 362/91? Per cominciare, all’articolo 7 comma 2 sarebbe stato aggiunto un inciso che avrebbe chiarito una volta per tutte che chi detiene quote in una società titolare di farmacie non può esercitare in via diretta o indiretta «qualsiasi altra attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica». Sempre all’articolo 7, sarebbe stato aggiunto anche comma 2bis che avrebbe escluso dalle incompatibilità di cui sopra i fondi partecipati da Stato, enti pubblici, organismi d’investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare, enti di previdenza obbligatoria, assicurazioni e intermediari bancari o finanziari. Infine, i quattro emendamenti proponevano all’articolo 8 della 362/91 (Gestione societaria: incompatibilità) l’eliminazione della lettera b del comma 1, che attualmente vieta a farmacisti titolari, gestori provvisori, direttori e collaboratori di farmacia di partecipare a una società di capitale cui fanno capo altre farmacie.
Se ne riparlerà (forse) nella legge per la concorrenza 2026.

