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Antitrust ribadisce: vietati supplementi di prezzo sui pagamenti con moneta digitale

Consumatore

È vietata dal Codice del consumo l’applicazione di supplementi al prezzo finale quando l’acquirente utilizza specifiche modalità di pagamento come la moneta elettronica. Lo ricorda l’Antitrust in un comunicato che dà conto dei provvedimenti emanati più di recente dall’Autorità garante riguardo alla pratica del cosiddetto “surcharge”. L’ultimo caso, in particolare, riguarda la società Altraepoca, specializzata nella vendita di ricambi per auto storiche, che per oltre un anno (dal febbraio 2023 al giugno 2024) ha imposto ai suoi clienti online un supplemento di prezzo in caso di pagamento con PayPal: al rivenditore, spiega la nota stampa, è stata inflitta una sanzione di 5mila euro per violazione dell’articolo 62, comma 1, del Codice del consumo.

L’Antitrust ricorda altri casi dello stesso genere: alla fine dello scorso anno, per esempio, l’Authority ha sanzionato per 17.500 euro le imprese Take it slowly, Sicilying e Ticketsms per avere applicato sovrapprezzi a seconda della modalità di pagamento usata dai consumatori per acquistare servizi del settore turistico e biglietti per eventi. Il Garante, in particolare, ha accertato che i tre operatori prevedevano – in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto – commissioni differenziate senza specificare in alcuni casi l’importo.

In precedenza, continua il comunicato stampa, l’Autorità era intervenuta nei confronti di altri operatori come Blupark, società alla quale è stata inflitta una sanzione di 50mila, e De Pretto Eventi Store, il cui procedimento si è concluso con l’accettazione di impegni. Sanzione – stavolta da 40mila euro – anche per República Gráfica, proprietaria di un portale e-commerce che imponeva al consumatore spese di commissione per l’utilizzo di PayPal. La società, spiega l’Antitrust, aveva sostanzialmente ammesso la violazione del Codice del consumo per aver attuato la condotta contestata dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2024, quando ha interrotto definitvamente l’applicazione di surcharge.

Si è chiuso invece con impegni il procedimento a carico della società La Casa della Divisa, che applicava un sovrapprezzo del 3,4% sulle divise scolastiche acquistate sul suo sito online in caso di pagamento con PayPal. Tra gli impegni proposti dall’impresa e accolti dall’Autorità, il rimborso integrale del surcharge pagato da tutti i consumatori che dal 2020 al 2023 avevano effettuato ordini a distanza e uno sconto del 5% sull’acquisto successivo.

L’Autorità è intervenuta anche con provvedimenti di moral suasion, come nel caso del Comune di Pescara e dell’Unep (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) del Tribunale di Novara, che applicavano una commissione sui pagamenti con moneta elettronica per multe, notifiche ed esecuzioni di atti giudiziari, e della società Service For Fun, che applicava un supplemento in caso di acquisti di biglietti per eventi tramite carta di credito o PayPal.

«L’Autorità» conclude il comunicato «ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti».

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