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Antitrust, aggiornate le soglie sull’obbligo di comunicazione per fusioni e acquisizioni

Filiera

Scattano a 36 e 595 milioni di euro le nuove soglie di fatturato oltre le quali diventa obbligatorio comunicare preventivamente all’Antiturst una concentrazione tra imprese derivante da fusione o acquisizione: nel primo caso, la soglia si riferisce al fatturato delle singole imprese coinvolte nell’operazione, la seconda al totale complessivo realizzato da tutte le imprese interessate. I nuovi limiti arrivano dal provvedimento dell’Autorità garante pubblicato nel bollettino settimanale del 16 marzo scorso, che aggiorna per l’anno in corso i parametri previsti dalla normativa antitrust.

L’intervento si inserisce nel quadro delineato dalla legge 287/1990, che all’articolo 16, comma 1, stabilisce l’obbligo di notifica preventiva per le operazioni di concentrazione quando siano superati determinati livelli di fatturato. La stessa disposizione prevede che tali valori vengano rivalutati annualmente «sulla base della variazione dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo», così da mantenere costante nel tempo la capacità selettiva dello strumento di controllo.

Alla luce degli aggiornamenti diffusi dall’Istat il 2 marzo scorso, l’Autorità ha quindi proceduto alla revisione dei parametri, tenendo conto dell’andamento del deflatore del Pil registrato nel quinquennio 2021-2025. Sulla base di tali variazioni, e applicando il criterio di arrotondamento al milione di euro già stabilito con delibera del 30 maggio 2002, l’Agcm ha fissato «l’ammontare di fatturato previsto dall’articolo 16, comma 1, prima e seconda ipotesi».

Si tratta, in termini operativi, delle due condizioni alternative che fanno scattare l’obbligo di comunicazione: quando il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate supera i 595 milioni, oppure quando il fatturato individuale di almeno due delle imprese coinvolte nell’operazione supera i 36 milioni. Il meccanismo è noto agli operatori, ma l’aggiornamento annuale dei valori impone una costante attenzione, soprattutto nei comparti caratterizzati da dinamiche di consolidamento.

Va inoltre ricordato che la comunicazione preventiva rappresenta un passaggio sostanziale e non meramente formale: consente all’Agcm di valutare ex ante gli effetti dell’operazione sulla concorrenza e, nel caso, imporre condizioni o vietare la concentrazione. Per le imprese del settore, quindi, l’aggiornamento dei parametri non è un adempimento tecnico, ma un elemento da integrare nella pianificazione strategica, soprattutto in presenza di operazioni di crescita per linee esterne o di riorganizzazione societaria.

Il provvedimento precisa infine che «i nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione», ossia dal 16 marzo 2026, rendendo immediatamente operative le nuove soglie. Un dettaglio non secondario per le operazioni in corso o in fase di definizione, che dovranno essere valutate alla luce dei nuovi parametri per verificare l’eventuale obbligo di notifica.

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