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Dal Tar doccia fredda per i distributori: generici esclusi dall’extramargine dello 0,65%

Filiera

Non riguarda i produttori di generici la disposizione della Legge di bilancio per il 2025 che ha rivisto le quote di spettanza di industrie e grossisti trasferendo uno 0,65% dalle prime ai secondi. Lo ha detto il Tar Lazio nella sentenza pubblicata ieri (prima di quanto si prevedesse) che accoglie il ricorso presentato da Doc Generici contro le determinazioni con cui Aifa e ministero della Salute davano corso a quelle misure. Una vera e propria doccia fredda per l’intero comparto della distribuzione intermedia, che fino a nuovo ordine continuerà dunque a intascare la spettanza maggiorata (3,65%) soltanto sui farmaci branded e non sugli off patent (per un mancato gettito di circa 20 milioni di euro all’anno).

L’esclusione dalla norma delle aziende del generico, è in sintesi il ragionamento dei giudici, si desume dalla lettura dell’articolo 1, commi dal 324 al 327, della legge 207/2024 (la Manovra per il 2025, appunto): il 324, in particolare, dispone che «a decorrere dall’anno 2025, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a, della legge 537/1993, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66% e del 3,65%». Per il Tar, la quantificazione esplicita del margine di competenza dell’industria (il 66%) ha valore «dispositivo e precettivo», nel senso che rappresenta «indicazione diretta e puntuale di quale fosse la quota risultante dalla modifica apportata». Ne consegue dunque che la norma può riferirsi soltanto «alla quota propria dei farmaci originator» e non a quella dei generici, la cui spettanza lato industria ammonta al 58,65%.

Nella propria difesa, il Ministero aveva sostenuto che l’interpretazione letterale del comma 324 e la lettura sistematica e teleologica della disciplina rilevante dovrebbero portare a concludere che la rivisitazione delle quote di spettanza riguarda tutti i «farmaci rimborsati, senza alcuna distinzione tra originator e generici». Per il Tribunale, tuttavia, la tesi non è condivisibile: «nell’applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», e nell’interpretare la volontà del legislatore non si può prescindere da quell’indicazione esplicita del 66% quale nuova quota di spettanza dell’industria. «Nel caso in cui si fosse inteso effettuare la decurtazione dello 0,65% anche nei confronti dell’industria dei farmaci generici» scrivono i giudici «la norma avrebbe riportato espressamente, accanto e di seguito alla quota del 66%, l’ulteriore specifica quota del 58%». Ne consegue, prosegue la sentenza, «che anche le disposizioni di cui ai commi 325, 326 e 327 trovano applicazione limitatamente ai soli farmaci originator, con esclusione dei
farmaci generici di cui all’articolo 7, comma 1, del D.lgs 347/2001».

Non è un inciso di poco conto: al comma 326, infatti, la Legge di bilancio riconosceva alle aziende farmaceutiche «una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco avente prezzo al pubblico fino a 10 euro, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027». L’esclusione dei genericisti da tale misura limita dunque il beneficio ai soli produttori di originator. Non resta che seguire gli sviluppi: un eventuale ricorso in appello di Aifa e ministero della Salute oppure, più probabilmente, un nuovo intervento legislativo che rimetta le cose a posto e conceda ai distributori l’extramargine dello 0,65% anche sui generici. Sempre che, stavolta, la norma venga scritta meglio.

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